E' costituita l'Associazione culturale Italo - Ucraina MAIDAN, in ucraino significa LA PIAZZA come momento d’incontro, di discussione, di confronto e di sostegno reciproco.
Associazione culturale Italo - Ucraina Maidan è una libera Associazione di fatto, apartitico, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto e dalle disposizioni del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile e d’altre leggi vigenti in materia.
Art. 1.
- L'Associazione culturale Italo - Ucraina Maidanpersegue i seguenti scopi:
- promuovere e facilitare la conoscenza della storia, cultura, letteratura ed arte ucraina in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni di tutta l’Italia ;
- di incentivare, promuovere, realizzare, sostenere studi e ricerche nel campo della storia, della scienza e della cultura Ucraina;
- proporsi come luogo d’incontro e d’aggregazione nel nome d’interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per chi viene a trovarsi in situazioni difficili fornendo l’assistenza morale e materiale, secondo le necessità e le disponibilità;
- porsi come punto di riferimento per aiutare e incoraggiare aiuti umanitari sul territorio Ucraino;
- sostenere l’aiuto, economico, morale, sociale e ludo ricreativo per i adulti e bambini ucraini vittime di malattie fortemente debilitanti, ed il disbrigo delle pratiche mediche, burocratiche per le cure ed i soggiorni presso ospedali o famiglie italiane.
- mantenere vivo lo spirito patriottico ed i legami i con l’Ucraina;
- sviluppare i sentimenti di solidarietà e di fratellanza tra gli associati;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, manifestazioni, proiezioni di film documenti, manifestazioni celebrative d’eventi storici, la creazione di un Centro Culturale Ucraino ;
- attività di formazione, ivi compresi corsi di lingua e letteratura, storia e geografia Ucraina per bambini, ragazzi, per giovani ed adulti, anche attraverso l’istituzione di scuole;
- attività di promozione e di coltivazione del folklore ucraino attraverso gli studi e ricerche nonché l’insegnamento di balli folcloristici.
Art. 2.
L'Associazione culturale Italo - Ucraina Maidanper il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere e svolgere varie attività, in particolare:
Art. 4.
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci possono essere:
ordinari Italiani : persone o enti che s’impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea;
ordinari Ucraini : persone o enti che volontariamente e senza obbligo decidono di contribuire con uan quota associativa annuale al sostegno dell’associazione.
onorari Italiani e Ucraini : persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Quest’ultimi sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Art. 5.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente.
Art. 6.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire, valutare la gravità della violazione ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. La decisione dei Probiviri e appellabile all’Assemblea Ordinaria.
Art. 7.
Tutti i soci hanno diritto di voto all’Assemblea ordinaria e straordinaria. Il diritto di voto può essere esercitato anche per delega conferita per iscritto ad un altro socio che può essere portatore al massimo di cinque deleghe.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i soci in regola con l’iscrizione all’associazione . I soci onorari hanno diritto a un voto.
Art. 8.
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi;
donazioni e lasciti;
attività marginali di carattere commerciale e artigianale svolte al solo fine d’autofinanziamento dell’Associazione;
ogni altro tipo d’entrate.
L’ammontare delle quote associative annuali viene determinato dall’Assemblea dei soci.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 9.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese d’aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10.
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
i Presidenti e relativi Vice di cui un membro Ucraino e un membro Italiano per carica ;
il Collegio dei revisori;
il Collegio dei probiviri;
Art. 11.
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in sede ordinaria, ed in sede straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con lettera inviata, anche a mezzo di posta elettronica, fax o sms almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea.
Art. 12.
L’assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
approva il bilancio consuntivo;
stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali;
elegge i Presidenti e i Vice Presidenti dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge.
All’apertura d’ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
Art. 13.
Il Consiglio Direttivo è composto da 8 membri, eletti dall’Assemblea fra i Soci.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività personalmente e gratuitamente; essi durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea per gravi motivi con la delibera assunta a maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
Presidenti, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidenti;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d’entrata;
relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni;
delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario dell’Associazione.
I membri del Comitato Direttivo che non partecipano a tre riunioni consecutive, senza giustificare la propria assenza, decadono dal loro ufficio.
Art. 15.
I Presidenti durano in carica tre anni e sono i legali rappresentanti dell’Associazione a tutti gli effetti.
Loro convocano e presiedono il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; possono aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Inoltre i Presidenti dell’Associazione convocano e presiedono l’Assemblea dei soci.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti anche i Vice Presidenti, un Tesoriere nonché un Segretario dell’Associazione.
Art. 17.
Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta gestione dell’Associazione. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 18.
Il Collegio dei probiviri è composto da cinque soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione nonché sulle controversie tra i soci.
Art. 19.
o scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 20.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai membri degli organi dell’Associazione compete solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e regolarmente documentate.
Art. 21.
In tutte le materie non regolate nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.